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Società Triestina Canottieri Adria 1877
Associazione sportiva dilettantistica con personalità giuridica
 
STATUTO
 

Art.1 – Denominazione
È costituita l’associazione con personalità giuridica di diritto privato denominata “Società Triestina Canottieri Adria 1877 Associazione Sportiva Dilettantistica". L’associazione regola il proprio funzionamento in base alle norme del presente statuto.

Art. 2 – Sede
L’associazione ha sede nel comune di Trieste, pontile Istria n. 2.
L’organo amministrativo potrà deliberare il trasferimento della sede legale ad altro indirizzo purché nello stesso comune. In caso di trasferimento della sede legale in altro comune sarà necessaria una delibera dell’assemblea straordinaria. L’organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere succursali, uffici periferici, anche altrove in Italia e all’estero, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art.3 – Corrispondenza
In tutti gli atti e nella corrispondenza è obbligatoria l’indicazione “associazione sportiva dilettantistica” anche mediante l’utilizzo dell’acronimo ASD.

Art. 4 - Oggetto
4.1 Oggetto
L’associazione non ha scopo di lucro e destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio.
È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 8 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni. L’associazione ha come oggetto principale l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.
Al fine di perseguire l’oggetto sociale l’associazione potrà praticare e promuovere la diffusione di qualsiasi disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI e dal CIP mediante l’affiliazione alle FSN, DSA e EPS riconosciuti dal Coni e dal CIP.
L’associazione potrà, inoltre, praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport. In particolare, scopo dell’Associazione è quello di promuovere e favorire, a carattere dilettantistico, lo sport del canottaggio.
L’Associazione promuove anche la diffusione e la pratica del canottaggio per disabili: Para Rowing e Special Olympics. L’Associazione promuove gli altri sport nautici (canoa, vela, motonautica e pesca sportiva).
Per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, l’associazione potrà acquistare immobili e assumere la gestione di impianti sportivi mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici al fine di consentire agli associati e ai tesserati di poter praticare le attività sportive previste dall’oggetto sociale.
L’associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri e i limiti previsti dall’art. 9 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni e integrazioni.
A solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo si indicano;
• Attività ricreative riservate a soci e tesserati, tra le quali la gestione di un punto ristoro;
• Manifestazioni promozionali volte a valorizzare le attività sportive dell’associazione;
• Gestione specchio acqueo in concessione per attività nautiche quali canoa, vela,
motonautica e pesca sportiva.
• Manifestazioni a carattere culturale nel campo delle lettere e delle arti figurative.

4.2 Colori sociali
I colori sociali sono il bianco ed il blu marino. Il distintivo sociale è composto da una bandiera divisa da una croce rossa in quattro campi, di cui il superiore, vicino all’asta, di colore azzurro con alabarda bianca, e gli altri tre di colore bianco, di cui quello sottostante l’alabarda contenente la stella d’oro del CONI al merito sportivo. Il gagliardetto sociale è identico al distintivo, però di forma triangolare; l’uso del gagliardetto è riservato al Consiglio Direttivo. I remi delle imbarcazioni sociali hanno la pala a fondo bianco, terminante con un triangolo isoscele di colore blu marino, con la base poggiante su tutta l’estremità della pala.

Art.5 – Riconoscimento a fini sportivi e certificazione
5.1 - Riconoscimento a fini sportivi
Al fine di ottenere il riconoscimento a fini sportivi l’associazione potrà affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, per le discipline sportive dagli stessi riconosciute, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti.
Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
Per le discipline riconosciute esclusivamente dal Dipartimento dello Sport provvederà ad inoltrare domanda di riconoscimento direttamente a quest’ultimo.
L’associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affilianti (FSN, DSA, EPS) per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. 39/21 e successive modificazioni e integrazioni.
5.2 - Certificazione
L’associazione tramite l’affiliazione chiederà l’iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l’ordinamento attribuisce a tale qualifica.

Art. 6 - Durata
L’Associazione ha durata illimitata e deve astenersi da qualsiasi attività di carattere politico o religioso. Lo scioglimento anticipato dovrà essere deliberato dall’assemblea straordinaria degli associati. In caso di scioglimento dovranno essere attuate tutte le delibere assunte dall’assemblea, salvo diversa decisione assunta dall’apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

Art.7 – Soci
L’associazione si può comporre di un numero illimitato di soci.
La domanda di ammissione dovrà essere presentata in forma scritta adottando l’apposito modulo sociale al Consiglio Direttivo, il quale dovrà valutare il possesso del richiedente dei requisiti morali, civili e sportivi.
Possono essere soci tutti coloro, senza discriminazioni di sesso, razza ed età, che ne facciano espressa domanda e, avendone i requisiti, siano accettati dal Consiglio Direttivo.
I Soci sono suddivisi nelle seguenti categorie: onorari, ordinari, allievi.
Sono Soci onorari coloro che abbiano acquisito speciali benemerenze nei confronti dell’Associazione. Essi sono nominati, su proposta del Consiglio Direttivo, dall’Assemblea dei Soci. Tali Soci non versano obbligatoriamente quota di ammissione e quota annuale, e godono degli stessi diritti dei Soci ordinari.
Sono Soci ordinari i soci maggiorenni.
Sono soci allievi i soci minorenni di età non inferiore a dieci anni.
La domanda di ammissione dovrà contenere, oltre i dati anagrafici, un indirizzo di posta elettronica con espressa autorizzazione a utilizzare lo stesso per ogni comunicazione sociale, comprese le convocazioni delle assemblee.
La domanda di ammissione a socio, presentata da minorenni, dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
Ai soci è garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l’effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali.
I soci che non hanno raggiunto la maggiore età esercitano i propri diritti attraverso colui che ne detiene la podestà genitoriale.
L’ammissione del Socio viene ratificata dal Consiglio Direttivo, previa esposizione della domanda all’Albo sociale per quindici giorni, e senza che da parte dei Soci vi siano rilievi ritenuti validi dal Consiglio Direttivo stesso; le decisioni al riguardo del Consiglio Direttivo sono insindacabili.
Il Consiglio Direttivo comunica altresì per iscritto al candidato Socio l’eventuale mancata ammissione, senza obbligo di motivazione.
La qualifica di socio è a tempo indeterminato, salvo il caso di recesso o di esclusione, e non è in nessun caso trasmissibile a terzi.

Art. 8 – Quote Associative
L’assemblea dei soci può deliberare una quota ingresso che il socio dovrà versare al momento dell’ammissione.
L’assemblea, inoltre delibera, in occasione dell’approvazione del bilancio preventivo, l’entità della quota associativa annuale finalizzata a sostenere le attività associative.
Le quote associative, sia di ingresso che annuale, in nessun caso possono essere restituite ai soci, rivalutate né trasferite a terzi.
Il pagamento della quota di ammissione e della quota annuale deve essere effettuato entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ammissione a Socio. La quota annuale può, a richiesta del Socio, essere frazionata in quattro rate trimestrali anticipate.
Il Socio con 40 anni di appartenenza effettiva ed ininterrotta all’Associazione può fruire, su sua richiesta, di una riduzione della quota annuale pari al 50%, e dopo 50 anni della sua totale esenzione.

Art. 9 – Diritti dei soci
L’associazione adotta i principi di democraticità e garantisce la piena uguaglianza dei diritti a tutti i soci anche ai fini dell’esercizio del diritto di voto in assemblea e della elettività alle cariche sociali.
Non è possibile alcuna differenza tra i soci, anche qualora venissero istituite categorie diverse per attribuire qualifiche particolari quali ad esempio: socio fondatore, socio sportivo, etc.
I soci hanno diritto a:
1. partecipare alla vita associativa;
2. esercitare il proprio voto durante le assemblee ordinarie e straordinarie, qualunque sia l’ordine del giorno;
3. ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto. In caso di soci minorenni il voto sarà esercitato in assemblea dal genitore o dall’esercente la podestà genitoriale;
4. candidarsi alle cariche elettive previste dallo statuto al raggiungimento della maggiore età, purché soci da almeno due anni;
5. frequentare la sede sociale e ogni altra struttura dell’associazione.
Il diritto di voto nelle assemblee viene acquisito dal socio decorsi 90 giorni dalla data della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo.
I soci non in regola con il versamento delle quote associative e quelli destinatari di provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell’assemblea, ordinaria o straordinaria dei soci, non possono partecipare all’assemblea né esercitare il diritto di voto.

Art. 10 – Doveri dei soci
10.1 Doveri dei soci

I soci, anche minori, hanno il dovere di versare le quote associative alla data di scadenza prevista dall’assemblea o dal consiglio direttivo, nonché di rispettare le norme statutarie, i regolamenti dell’associazione e ogni delibera assunta dal consiglio direttivo e dall'assemblea dei soci.
10.2 Provvedimenti disciplinari
A carico del Socio inadempiente alle norme dello Statuto e/o dei Regolamenti interni, o la cui condotta sia contraria all’onore ed al decoro dell’Associazione, e/o lesiva degli interessi societari, sono applicabili i seguenti provvedimenti disciplinari:
1. ammonizione verbale con diffida;
2. deplorazione scritta;
3. sanzione pecuniaria sino all’ammontare di metà della quota annuale;
4. sospensione temporanea fino a sei mesi;
5. esclusione.
I provvedimenti sub 1), 2), 3) e 4) del presente articolo possono essere inflitti, secondo la gravità dell’infrazione, oltre che dal Collegio dei Probiviri, anche dal Consiglio Direttivo.
Il provvedimento 5) è di competenza del Collegio dei Probiviri a meno dell'esclusione per morosità di competenza del Consiglio direttivo. Nessun provvedimento disciplinare, esclusa l’ammonizione, può essere adottato senza che sia stato prima sentito l’interessato, che potrà̀ presentare le sue deduzioni agli organi competenti e farsi assistere da uno o due soci. Per l’invito a comparire deve essere osservato il termine non inferiore a dieci giorni; la mancata presentazione all’invito a comparire, salvo giustificato motivo, equivale a rinuncia.
Il Socio è responsabile dei danni arrecati al patrimonio sociale. Sul an debeatur e sul quantum debeatur decide il Consiglio Direttivo, attenendosi, previa audizione del Socio ed acquisizione di un preventivo di un esperto tecnico, alle norme previste in materia dal Codice civile, Codice della Navigazione ed Usi nautici.

Art. 11 – Decadenza dei soci
I soci cessano di appartenere all’associazione in caso di recesso o di esclusione.
11.1 - Recesso
Il socio è libero di recedere dall’associazione previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
Il recesso decorrerà dalla data di scadenza dell’esercizio sociale.
Il socio è obbligato a versare le quote associative deliberate dall’assemblea fino alla data di scadenza dell’esercizio sociale.
11.2 – Esclusione
L’esclusione avviene quando il socio è inadempiente nel pagamento della quota associativa da più di 6 mesi. Il socio inadempiente è invitato dal Consiglio direttivo al pagamento di quanto dovuto entro il termine di un mese dall'invio del sollecito; in difetto del pagamento il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione del socio.
Quando il socio sia inadempiente alle norme dello Statuto e/o dei Regolamenti interni, o la cui condotta sia contraria all’onore ed al decoro dell’Associazione, e/o lesiva degli interessi societari, e/o quando siano intervenuti motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, l'esclusione è deliberata dal collegio dei Probiviri con provvedimento motivato, previa audizione dell'associato interessato. La delibera di esclusione deve essere comunicata all’associato tramite l’indirizzo di posta elettronica comunicato dallo stesso in sede di ammissione. Avverso la delibera di esclusione, l’associato può ricorrere all’assemblea nella prima convocazione successiva al ricorso; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.
L’associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.

Art.12 – Organi Sociali
Sono organi dell’associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Presidente dell’associazione;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Collegio degli Ispettori;
e) il Collegio dei Probiviri

Art.13 – Assemblea dei soci: Convocazione e funzionamento
L’assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione e può essere ordinaria o straordinaria.
All’assemblea partecipano tutti i soci aventi diritto di voto ai sensi dell’art. 8 del presente statuto. All’assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l’attività necessaria per il conseguimento delle finalità associative. L’assemblea è convocata, previa delibera del Consiglio Direttivo, dal Presidente dell’Associazione o in caso di suo impedimento dal vicepresidente. In caso di impedimento di quest’ultimo è convocata dal membro più anziano del consiglio direttivo. L’assemblea deve essere convocata presso la sede legale o in altra sede purchè nel medesimo comune.
L’avviso di convocazione dell’assemblea dovrà contenere luogo, data, ora e ordine del giorno, sia in prima che in seconda convocazione. L’assemblea in seconda convocazione deve prevedere che trascorra almeno un’ora dalla prima convocazione. L’avviso di convocazione deve essere inviato ai soci utilizzando la mail dagli stessi comunicata al momento dell’ammissione e pubblicato sul sito dell’associazione almeno otto giorni prima della data fissata per l’assemblea. I soci minorenni esprimeranno il voto attraverso il soggetto esercente la potestà genitoriale.
Ogni partecipante all’assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto.
L’associato può farsi rappresentare nell’assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni socio non può essere portatore di più di una delega.
L’assemblea nomina il presidente e il segretario della stessa e, in caso di assemblea elettiva, due scrutatori.
L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce l’ordine delle votazioni e propone all'assemblea le modalità delle votazioni.
I Soci presenti all’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, deliberano sulle modalità delle votazioni.
Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. Il verbale dovrà essere trascritto nel libro verbali assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Il verbale dell’assemblea dovrà essere trasmesso ai soci mediante la mail comunicata dagli stessi e indicata nel libro soci, al fine di garantire la massima diffusione.

Art.14 – Assemblea Ordinaria
L’assemblea ordinaria deve esser convocata almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio per approvare il rendiconto economico-finanziario annuale e il bilancio preventivo. L’assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
L’assemblea ordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la maggioranza dei voti presenti.
L’assemblea ordinaria:
- elegge il Presidente dell’Associazione, il Vicepresidente ed i membri del Consiglio Direttivo;
- elegge gli ispettori;
- elegge i probiviri;
- approva il rendiconto economico e finanziario annuale e il bilancio preventivo;
- delibera i regolamenti di funzionamento dell’associazione;
- delibera gli indirizzi e direttive generali dell’associazione;
- delibera su ogni altro argomento attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
Gruppi di almeno dieci Soci aventi diritto al voto possono chiedere al Consiglio Direttivo di portare all’ordine del giorno argomenti e proposte. Tali richieste devono essere compilate per iscritto, firmate da tutti i Soci richiedenti e fatte pervenire al Consiglio Direttivo almeno 30 giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
Per facilitare l’elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Collegio degli Ispettori e del Collegio dei Probiviri, il Consiglio Direttivo in carica, nel mese anteriore all’Assemblea generale ordinaria, costituirà un comitato elettorale, composto da tre Soci ordinari, non aventi cariche sociali, il quale compilerà una lista di Soci ordinari eleggibili, specificando altresì per quale incarico. I soci si candidano in forma scritta presso il comitato elettorale e non saranno ammesse altre liste, oltre a quella predisposta dal Comitato elettorale.

Art.15 – Assemblea Straordinaria
L’assemblea straordinaria è convocata, con le medesime modalità dell’assemblea ordinaria:
a) per deliberare le modifiche statutarie, la trasformazione o lo scioglimento dell’associazione;
b) quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l’argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.
Nel caso di cui al comma (b) del presente articolo, il Presidente del Consiglio Direttivo dovrà procedere alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e l’assemblea dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla richiesta.
L’assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione quando sia presente almeno un terzo degli aventi diritto di voto.
L’assemblea straordinaria delibera, in prima e in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in assemblea.
Per la sola ipotesi di assemblea straordinaria avente ad oggetto lo scioglimento dell’associazione si applicano le disposizioni dell’art. 21 c.c..

Art.16 - Presidente e Presidente Onorario
16.1 Presidente
Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’assemblea tra i soci, dura in carica due (2) anni.
Al presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’associazione.
16.2 Presidente Onorario
L'assemblea dei soci può eleggere presidente onorario su proposta del consiglio direttivo persone alle quali si possono riconoscere meriti eccezionali nei confronti dell'Associazione.
Art.17 – Vicepresidente
Il Vicepresidente dell’associazione è eletto dall’assemblea tra i soci, dura in carica due (2) anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.
In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell’assemblea per l’elezione di tutte le cariche associative.

Art.18 – Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario, un Tesoriere, un Capocanottiere, un Economo, un Direttore di sede, un Direttore Sportivo e due consiglieri tutti eletti dall’assemblea tra gli associati.
Il Consiglio Direttivo dura in carica due (anni) ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima FSN, DSA, EPS, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell’assemblea e dirige l’associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; delibera sulle domande di ammissione dei soci; redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’assemblea, fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convoca l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci; redige gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati; adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell’assemblea dei soci.
Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l’ordine del giorno.
Il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese.
Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all’ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in Consiglio.
La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.
Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art.19 – Collegio degli ispettori
Il collegio degli ispettori si compone di tre membri, eletti dall’assemblea. Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili. Al suo interno viene nominato un Presidente ed un Segretario.
Gli ispettori non possono far parte del Consiglio Direttivo e hanno il compito di verificare il rispetto dei principi di corretta amministrazione, e di corretta tenuta di tutti i libri sociali; redigono inoltre la relazione al bilancio consuntivo che si chiude al 31 dicembre di ogni anno. L'elezione del collegio degli ispettori avviene nell'anno di nomina del consiglio direttivo.

Art. 20 Collegio dei probiviri
Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri, eletti dall’Assemblea dei Soci. Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili. Al suo interno viene nominato un Presidente ed un Segretario. I Probiviri non possono far parte del Consiglio Direttivo.
Il Collegio instaura ed istruisce, su richiesta del Consiglio Direttivo, i procedimenti disciplinari a carico del socio che non abbia rispettato i doveri previsti dall’art. 10 del presente statuto. L’istruttoria viene esperita previa contestazione dei fatti all’incolpato, il quale potrà, prima della sua audizione, presentare memoria difensiva. Il Collegio, esaurita la fase istruttoria, deciderà sul merito della questione, con provvedimento motivato. Il Collegio, qualora all’esito del procedimento disciplinare riconosca la responsabilità del Socio, ne determinerà la sanzione, secondo quanto previsto dagli articoli 10 e 11.2. Detta decisione sarà trasmessa dal Segretario del Collegio al Consiglio Direttivo, il quale la porterà a conoscenza dell’interessato e ne curerà l’esecuzione. Nelle more del giudizio il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere temporaneamente il Socio sub iudice.
L'elezione del Collegio dei Probiviri avviene nell'anno di nomina del Consiglio Direttivo.

Art.21 – Decadenza degli organi associativi
I titolari degli organi associativi decadono:
- per dimissioni;
- per revoca, quando non esplichino più l’attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.
La revoca viene deliberata dall’assemblea degli associati, sentito il Dirigente per la quale è proposta.
Le dimissioni, o la revoca, del Presidente della associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente art.15 comma (b).
Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell’ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell’organo associativo.

Art.22 – Obblighi di comunicazione
La nomina e le variazioni degli organi dell’ASD, nonché ogni modifica statutaria devono essere comunicate alla segreteria degli organismi affilianti unitamente a copia del verbale e, entro il 31 gennaio dell’anno successivo alla variazione, al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Art.23 - Bilancio
Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario, costituito da un rendiconto di cassa, da sottoporre all’approvazione assembleare.
Ogni associato, in occasione dell’approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.
L’incarico della gestione amministrativo contabile dell’associazione è affidato al Tesoriere.
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano l'1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 24 - Patrimonio
Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, dalle entrate commerciali connesse all’attività istituzionale, dalle sponsorizzazioni, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti, residui attivi e accantonamenti di bilanci.

Art.25 – Prestazioni di Lavoro e Volontari
L’associazione potrà avvalersi per l’espletamento delle proprie attività sportive di volontari o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni e integrazioni, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto.

Art. 26 - Devoluzione del patrimonio
In caso di estinzione dell’associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto a fini sportivi, secondo la delibera dell’assemblea che decide lo scioglimento, ad una associazione sportiva dilettantistica o a società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro iscritta sia al Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche che al RUNTS, avente sede nella medesima provincia della associazione.

Art.27 – Clausola compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dagli Organismi cui l’associazione aderisce.
In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni dell’Organismo cui l’associazione aderisce, questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Trieste.
La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata A.R. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
L’arbitrato avrà sede in Trieste e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione od Ente di riferimento.

Art.28 – Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni e integrazioni, e in subordine le norme dello statuto e dei regolamenti dell’Organismo cui l’associazione aderisce e quelle degli artt. 14 e ss. del Codice civile.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell’associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.
Il presente Statuto è stato approvato dall’associazione nella riunione del 16 marzo 2024.

F.to: Claudio PREGARA, Presidente
F.to: Paola CLARICH, Notaio

 

Ultima modifica dello Statuto: Assemblea Straordinaria del 16 marzo 2024